Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, meglio noto come “Decreto rilancio”, ha esteso la possibilità di fruire del “bonus baby sitter” anche a chi iscrive i propri figli a un centro estivo o un servizio integrativo per l’infanzia. La normativa non prevede l’applicazione del bonus per chi partecipa ai campi estivi.
A tali bonus possono accedere coloro che non hanno presentato la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del soggetto richiedente. Inoltre, possono presentare la domanda per i nuovi bonus anche coloro che abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro, a seconda del settore di appartenenza, nella prima fase dell’emergenza. Questi ultimi possono effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere l’importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti, pari a 1.200 euro o 2.000 euro.
Parrocchie e gruppi associativi: come aiutare le famiglie
La Parrocchia (o l’associazione ecclesiale) che organizza un centro estivo dovrà fornire alle famiglie interessate una documentazione comprovante l’iscrizione dei figli. Tale documentazione può avere varie forme: ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l’iscrizione.
In questa documentazione giustificativa andranno indicati:
- gli estremi dell’ente ecclesiale che organizza il centro estivo (denominazione, indirizzo, codice fiscale o partita IVA);
- nominativo del minore iscritto al centro estivo;
- periodo di iscrizione.
Famiglie: cosa c’è da sapere
L’accesso alla domanda di bonus per servizi di baby-sitting/servizi per l’infanzia è disponibile nella home page del nuovo portale INPS, alla voce “Bonus baby sitting”. Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS, che potrà avvenire in varie modalità:
- PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri estivi, indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020.
Inoltre, dovrà essere indicato anche l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere. Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita IVA (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura che ospita il minore, selezionando il codice identificativo tra le tipologie previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali (per i centri estivi parrocchiali il codice è “LA – Centri con funzione educativo-ricreativa”).
Tutto quello che c’è da sapere…
…si può trovare in un messaggio pubblicato dall’INPS in data 5 giugno 2020.
Nel messaggio sono specificate anche le procedure da applicare, i destinatari, gli importi erogabili, eccetera.
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